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Tesi sul rispetto della precedente applicazione del DIFAL ICMS – Tema 1266/STF: la Corte Suprema Federale esclude la riscossione del DIFAL ICMS per i contribuenti che hanno avviato azioni giudiziarie fino al 2023

30/10/2025

Il 21 ottobre 2025, la Corte Suprema Federale brasiliana (STF) ha concluso il giudizio del Ricorso Straordinario n. 1.426.271 – Tema 1266/STF (Tema di Rilevanza Generale), stabilendo che non è dovuta la riscossione del Differenziale di Aliquota (DIFAL) dell’ICMS relativo all’anno 2022 per i contribuenti che hanno promosso azioni giudiziarie fino al novembre 2023 e non hanno versato il tributo.
La tesi riguarda l’applicazione delle regole di anteriorità annuale e dei 90 giorni nella riscossione dell’ICMS con differenziale di aliquota (DIFAL) derivante da operazioni interstatali rivolte a consumatori finali non contribuenti dell’imposta, dopo l’entrata in vigore della Legge Complementare 190/2022.
La decisione, approvata con 9 voti contro 2, ha modulato gli effetti della riscossione e consolida uno dei temi fiscali più rilevanti degli ultimi anni.





  • TESI FISSATA NEL TEMA 1266/STF:
    A maggioranza, lo STF ha definito la seguente tesi:
    “I – È costituzionale l’art. 3º della Legge Complementare 190/2022, che stabilisce un periodo di vacatio legis corrispondente alla regola dei 90 giorni prevista dall’art. 150, III, ‘c’, della Costituzione Federale.
    II – Le leggi statali emanate dopo l’Emendamento Costituzionale 87/2015 e prima dell’entrata in vigore della Legge Complementare 190/2022, con l’obiettivo di istituire la riscossione del Differenziale di Aliquota dell’ICMS – DIFAL nelle operazioni e prestazioni destinate a consumatori finali non contribuenti dell’imposta, sono valide, ma producono effetti solo dalla vigenza della LC 190/2022.
    III – Contribuenti che hanno avviato azioni giudiziarie (modulazione degli effetti) – Esclusivamente per l’anno 2022, non si ammette la riscossione del DIFAL nei confronti di contribuenti che abbiano avviato azioni giudiziarie contestando la riscossione entro la data del giudizio dell’ADI 7066 (29/11/2023) e che non abbiano versato il tributo in quell’anno.”





Il Relatore, Ministro Alexandre de Moraes, ha votato per la validità della riscossione del DIFAL a partire dal 4 aprile 2022, data conforme soltanto al termine dei 90 giorni previsto dall’art. 150, III, “c”, della Costituzione Federale, considerando che la Legge Complementare 190/2022 non ha creato né aumentato tributi, ma si è limitata a definire la ripartizione del gettito tra gli Stati.
Tuttavia, ha prevalso la proposta di modulazione degli effetti presentata dal Ministro Flávio Dino, secondo la quale il DIFAL ICMS non potrà essere riscosso dai contribuenti che hanno avviato azioni giudiziarie entro il 29 novembre 2023 e non hanno effettuato il pagamento nel 2022, riconoscendo la buona fede di tali contribuenti alla luce di interpretazioni amministrative e giudiziarie che indicavano la riscossione solo dal 2023.





  • IMPATTI DELLA DECISIONE DELLO STF:
    La decisione dello STF pone fine all’incertezza giuridica instaurata dopo la pubblicazione della LC 190/2022, che aveva regolato il DIFAL ICMS dopo che la Corte aveva dichiarato, nel 2021, l’incostituzionalità della riscossione senza una legge complementare.
    Impatti per i contribuenti:
    • Le imprese che hanno promosso azioni giudiziarie entro il 29/11/2023 sono esentate dal pagamento del DIFAL ICMS relativo al 2022.
    La modulazione approvata rappresenta un equilibrio tra certezza giuridica e tutela del gettito pubblico, evitando di penalizzare i contribuenti che avevano agito secondo l’interpretazione predominante prima della consolidazione della giurisprudenza dello STF.
    La decisione chiude un importante capitolo nella disputa sul DIFAL, fornendo una definizione definitiva e stabilità interpretativa a un tema che generava intensa litigiosità tra contribuenti e amministrazioni tributarie statali.
    Il team di Dupont Spiller Fadanelli Advogados segue la questione ed è completamente a disposizione per chiarire eventuali dubbi sull’argomento.



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