Nell'ambito dei rapporti commerciali e degli investimenti internazionali, la fiscalità internazionale è oggetto di costante revisione, soprattutto da parte dei contribuenti, alla ricerca della corretta adeguatezza e del rispetto degli obblighi tributari, nella migliore efficienza economica. E, quando aggiungiamo due o più paesi a questo elenco, la complessità delle norme fiscali applicabili si moltiplica.
Dinamiche di studi e confronti che sono state al centro della Conferenza Annuale AIJA sulla Tassazione, tenutasi a inizio marzo in Norvegia. Da questa conferenza è possibile estrarre tendenze e nuove procedure che saranno applicate in diverse giurisdizioni, come Italia, Stati Uniti, Austria, Paesi Bassi, Liechtenstein, Portogallo, Spagna, Messico, Singapore, Norvegia, tra gli altri.
Qui, sottolineo un esempio di una nuova Direttiva dell'Unione Europea che interesserà le società stabilite nei paesi membri del blocco. La norma si occupa di una nuova regola per combattere gli abusi da parte dei contribuenti nella pianificazione fiscale aggressiva o nell'evasione fiscale, denominata Direttiva Unshell.
Con questa Direttiva, che deve ancora essere recepita nella legislazione interna dei paesi membri del blocco, è stato creato un test di sostanza, in cui le autorità fiscali applicheranno vari filtri relativi a reddito, persone e presenza fisica. Nel caso in cui la società sia classificata come società di comodo - società di comodo, perderà i benefici fiscali di cui potrebbe avvalersi nel luogo di stabilimento, oltre ad essere soggetta al pagamento dell'imposta sui redditi alla fonte per i pagamenti effettuati verso paesi terzi.
In un'altra lettura, con l'applicazione della Direttiva Unshell, è possibile segnalare la scomparsa delle holding che avevano il solo scopo di gestire la riscossione di royalties e l'utilizzo di agevolazioni fiscali in paesi a tassazione agevolata, ad esempio.
Da questo standard europeo, il Brasile, così come altri paesi, potranno adottare criteri simili e creare i propri test di sostanza per verificare se una società costituita ha o meno il nostro cosiddetto scopo commerciale nella pianificazione fiscale. E, la società, superato il test di merito, sarà libera di continuare ad avvalersi della propria forma societaria e dei benefici fiscali che le spettano.
Fábio Stefani,